Matrimonio e Figli

Liste di procedimento

Pubblicazione di Matrimonio

La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta da alcuni adempimenti preliminari, stabiliti dal Codice Civile, che consistono nella "pubblicazione di matrimonio". La richiesta di pubblicazione di matrimonio deve essere presentata all'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza di almeno uno degli sposi. Viene redatto un processo verbale con il quale i nubendi manifestano la volontà di contrarre matrimonio. I nubendi devono presentarsi congiuntamente all'Ufficiale dello Stato Civile per sottoscrivere la richiesta. L'Ufficiale di Stato Civile del Comune, reperiti d'ufficio i documenti necessari procede alla pubblicazione affiggendo all'Albo Pretorio on-line comunale per almeno otto giorni consecutivi la Pubblicazione di matrimonio. Trascorsi tre giorni dal termine della pubblicazione di matrimonio, senza che siano state notificate opposizioni meritevoli di considerazione ai sensi di Legge, l'Ufficiale dello Stato Civile rilascia il certificato di eseguita pubblicazione in caso di matrimonio civile o il nulla osta al matrimonio da consegnare al parroco, per il matrimonio concordatario (..in Chiesa, che ha sia effetti civili che religiosi). Il matrimonio non può essere celebrato prima del 4° giorno successivo al compimento della pubblicazione. La pubblicazione ha validità 180 giorni, entro i quali il matrimonio dovrà essere celebrato: decorsi i 180 gg. senza celebrazione del rito, dovrà essere effettuata nuova "Pubblicazione" (come sopra specificato). Requisiti:
tutti quelli previst i dagli artt. 84, 85, 86, 87, 88, 89 del Codice Civile, tra cui la maggiore età (oppure almeno 16 anni con l'autorizzazione del Tribunale per i Minori rilasciata su istanza dell'interessato) Documenti necessari a corredo dell'istanza:

  • documento d'identità in corso di validità;
  • per i matrimoni religiosi occorre la richiesta di pubblicazione del parroco del Comune in cui si richiede la pubblicazione;
  • per i cittadini stranieri l'art. 116 del Codice Civile prevede che producano il nulla osta rilasciato dal Consolato del proprio paese d'origine in Italia legalizzato dalla Prefettura oppure un certificato di capacità matrimoniale (in base alle Convenzioni a cui il paese straniero ha aderito) documentazione equipollente;
  • per i cittadini stranieri non residenti in Italia, si procede direttamente al matrimonio, senza pubblicazione, producendo nulla-osta rilasciato dall'Autorità Straniera.

  • Costo:
  • Imposta di bollo € 14.62

Riconciliazione dei coniugi

Con una espressa dichiarazione i coniugi possono far cessare gli effetti della sentenza di separazione di comune accordo, senza che sia necessario l'intervento del giudice. La dichiarazione di riconciliazione viene sottoscritta presso l'ufficio di Stato Civile del comune dove è stato celebrato il matrimonio o dove il matrimonio è stato trascritto per residenza degli sposi al momento della celebrazione. Cosa fare: E' necessario prendere appuntamento con l'Ufficio di Stato Civile per rendere la dichiarazione di riconciliazione. Occorre inoltre esibire il documento d'identità personale. Gli altri documenti necessari vengono acquisiti d'ufficio. Costo:
Nessuno.