Documenti e Certificazioni

Liste di procedimento

Avviso

Si informano i cittadini che dal 1 gennaio 2012 sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di autocertificazione e semplificazione amministrativa previste dalla "Legge di stabilità per il 2012" (Legge n.183/2011, art. 15). In particolare, i certificati anagrafici e di stato civile non potranno essere più consegnati alle Pubbliche Amministrazioni e ai privati gestori di Pubblico Servizio. I cittadini possono autocertificare direttamente i propri dati e situazioni anagrafiche personali, come previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. La dichiarazione sostitutiva della certificazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una Pubblica Amministrazione, nonché ai gestori di Pubblici Servizi che sono obbligati ad accertarla. I moduli per l'autocertificazione sono disponibili presso le sedi anagrafiche

Autenticazioni di firme e copie di documenti

Le autenticazioni servono a comprovare l`autenticità di una firma, di una copia di un documento. In base alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 vengono rilasciate le seguenti autenticazioni: Autenticazioni di copia - E' un`attestazione di conformità ad un documento originale da parte del pubblico ufficiale autorizzato. Può essere autenticata dal pubblico ufficiale che ha emesso il documento o presso il quale è depositato l`originale, o al quale deve essere prodotto il documento, da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal Sindaco. La copia autentica di un documento da presentare alle amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi può essere fatta dal responsabile del procedimento o altro dipendente addetto competente a ricevere la documentazione, su esibizione dell`originale e senza che questo venga depositato. Il cittadino può dichiarare la conformità all`originale della copia di un documento conservato o rilasciato da una Pubblica Amministrazione, della copia di una pubblicazione, di titoli di studio, di servizio e di documenti fiscali che è obbligato a conservare. Autenticazione di firme - E' l'attestazione, da parte del pubblico ufficiale autorizzato, che la sottoscrizione di atti è stata apposta in sua presenza dall`interessato, previa sua identificazione. Sono abilitati all`autenticazione un notaio, cancelliere, segretario comunale, il dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco. L`autenticazione delle sottoscrizioni è ancora richiesta solo per le domande che riguardano la riscossione di benefici economici (pensioni, contributi, ecc.) da parte di terze persone e per le istanze e dichiarazioni rivolte ai privati. La sottoscrizione di istanze o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi non sono soggette all`autenticazione della firma, perché sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Non è soggetta ad autenticazione la sottoscrizione di domande per la partecipazione a selezioni per l`assunzione, in tutte le P.A., nonché ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali. Autenticazione della sottoscrizione degli atti di passaggio di proprietà di veicoli. - Come previsto dall'art. 7 della legge n. 248/2006, l'autenticazione della sottoscrizione degli atti relativi all'alienazione di beni mobili registrati o la costituzione di diritti reali di garanzia sui medesimi, può essere richiesta, oltre che da un Notaio, al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), all'Ufficio della Motorizzazione Civile(UMC), alle Agenzie di Pratiche Auto titolari di Sportello Telematico dell'Automobilista e negli uffici anagrafici del Comune di Tortora. Per autenticare una copia conforme all`originale, con esclusione dei casi sopra descritti: - portare il documento originale, la copia da autenticare e un documento di riconoscimento valido. L`autenticazione, può essere richiesta anche da persona diversa dall`interessato e in Comune diverso da quello di residenza. Per autenticare la firma solo se ancora prescritta: - presentarsi personalmente con un documento di riconoscimento valido. Salvo diversa disposizione della normativa vigente, l`autenticazione della firma a domicilio da parte del funzionario incaricato dal Sindaco è possibile solo in casi documentati previo appuntamento.   Per autenticare la firma sugli atti di vendita dei veicoli: - il venditore deve redigere l'atto di vendita sul retro del Certificato di Proprietà, nel riquadro T, indicando i dati dell'acquirente (cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo, codice fiscale) e il prezzo di vendita. Se il veicolo rientra nella comunione dei beni tra coniugi, è consigliabile che la dichiarazione di vendita venga sottoscritta da entrambi. Se si possiede il Foglio Complementare occorre redigere, a cura degli interessati, una dichiarazione unilaterale di vendita a parte, nella forma di scrittura privata, anche in questo caso l'ufficio comunale provvede alla sola autenticazione della firma. In caso di procuratore, tutore o legale rappresentante di società, deve essere presentato anche l'atto che autorizza alla firma (procura, visura camerale, ecc.). Occorre portare una marca da bollo di euro 14,62 da apporre sull'atto al momento dell'autentica della firma ed esibire un documento d'identità in corso di validità. Avvertenza: - Con l'autenticazione della firma presso l'anagrafe, il passaggio di proprietà non è completato in quanto occorrerà chiedere la trascrizione, previo pagamento della relativa imposta, entro sessanta giorni dall'autentica della firma al Pubblico Registro Automobilistico, (PRA), che rilascerà il certificato di proprietà (CdP) aggiornato, e richiedere l'aggiornamento della carta di circolazione all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile (UMC).


Costo per il cittadino
  • € 0,52 diritti di segreteria relativi ad atti in bollo
  • € 0,26 diritti di segreteria relativi ad atti esenti da bollo
  • € 14,62 marca da bollo per gli atti di passaggio di proprietà di autoveicoli
Riferimenti normativi Decreto del Presidente della Repubblica del 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni e integrazioni Legge n. 248 del 04.04.2006 art. 7
Cambio nome e cognome

Chiunque intenda cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome o cambiare il cognome perché ridicolo, vergognoso, o perché rivela origine naturale deve rivolgersi alla Prefettura. E' necessario presentare domanda e relativa dichiarazione sostitutiva al Prefetto della provincia del luogo di residenza o al Prefetto nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova registrato l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Le modifiche hanno effetto solo dal momento della trascrizione nel registro di stato civile del Comune di residenza. Come fare richiesta Per la richiesta di variazione è necessario seguire la seguente procedura: 1. l'interessato deve presentare domanda in bollo da 14,62 euro, al Prefetto della provincia di residenza, completa di dichiarazione sostitutiva di certificazione; 2. se la richiesta risulta meritevole di considerazione il richiedente viene autorizzato a far pubblicare, per 30 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio del comune di nascita e del comune di residenza (se diverso), un avviso contenente il sunto della domanda); 3. trascorsi i 30 giorni senza che sia stata fatta opposizione, il richiedente deve presentare i seguenti documenti alla Prefettura competente:   - copia dell'avviso con relazione che attesta l'avvenuta affissione e la sua durata;   - prova delle eseguite notificazioni se prescritte; 4. il Ministero dell'interno, accertata la regolarità delle pubblicazioni e vagliate le eventuali opposizioni, può accogliere o respingere la domanda con apposito decreto. La richiesta ha carattere eccezionale ed è ammessa esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata documentazione e da significative motivazioni. La domanda può essere presentata solo da cittadini italiani. I decreti che autorizzano il cambiamento o la modifica del cognome per produrre i loro effetti devono essere trascritti, su richiesta degli interessati, nell'atto di nascita del richiedente, nell'atto di matrimonio del medesimo e negli atti di nascita di coloro che ne hanno derivato il cognome. Se la nascita o il matrimonio dell'interessato è avvenuto in altro comune, diverso da quello di residenza, l'ufficiale dello stato civile del luogo di residenza deve dare prontamente avviso del cambiamento o della modifica all'ufficiale dello stato civile del luogo della nascita o del matrimonio per effettuare analoga annotazione. A seconda di chi presenta domanda (maggiorenni, minorenni, minorenni adottati) la procedura da seguire comporta specifiche variazioni. Per la richiesta, da trasmettere al Prefetto, è necessario presentare:


  • domanda in bollo da 14,62 euro;
  • dichiarazione sostitutiva di certificazione, sottoscritta dal richiedente, attestante il luogo e la data di nascita, la residenza, lo stato di famiglia e la cittadinanza;
  • eventuale documentazione utile a sostenere le motivazioni della richiesta;
  • fotocopia di un documento di identità in corso di validità
Cittadinanza

    Per la complessità e varietà di casistiche in materia di attribuzione, acquisto, riacquisto o perdita della "cittadinanza italiana", in questa sede ci limitiamo ad informare sinteticamente che:

    - è cittadino italiano per nascita:
  • chi è figlio di padre o madre cittadini italiani;
  • chi nasce in Italia da genitori apolidi o ignoti;
  • chi nasce in Italia da genitori stranieri che non possono trasmettere, per la legge dello stato di appartenenza, la loro cittadinanza al figlio nato su territorio straniero;


  • - si può acquistare la cittadinanza italiana per:
  • filiazione;
  • adozione;
  • beneficio di legge;
  • matrimonio;
  • naturalizzazione;
  • da parte del minore per automatismi di legge;


  • - si può perdere la cittadinanza italiana per:
  • comportamenti in contrasto con doveri di lealtà verso lo Stato;
  • per revoca di adozione;
  • per rinuncia;
  • per naturalizzazione per uno Stato aderente alla Convenzione di Strasburgo;


  • - si può riacquistare la cittadinanza italiana per:
  • prestazione di effettivo servizio militare con preventiva dichiarazione di riacquisto;
  • assunzione di pubblico impiego, anche all'estero e dichiarazione di volerla riacquistare;
  • dichiarazione di volerla riacquistare ed aver stabilito o stabilire, entro un anno dalla dichiarazione la residenza in Italia;
  • dopo un anno di residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso periodo;
  • dopo due anni di residenza nel territorio della Repubblica rendendo una dichiarazione di voler riacquistare la cittadinanza, con la prova di aver abbandonato la carico o l'impiego o il servizio militare per chi l'aveva persa ai sensi dell'art.12 comma 1della legge n. 91 de 05.02.1992.


  • - si può inoltre riconoscere il possesso della cittadinanza italiana a cittadini stranieri di origine italiana per:
  • i discendenti di cittadini italiani anticamente emigrati nell'America Latina (Argentina, Venezuela, ecc..) e Australia ;
  • i discendenti di cittadini italiani e le persone nate e già residenti nel territorio dell'Impero Austro-Ungarico emigrate all'estero prima del 16.7.1920 (data di annessione all'Italia);
  • i discendenti dei nati nei territori dell'Istria e della Dalmazia dal 1920 al 1947 (periodo di annessione all'Italia)
  • Per ulteriori e più specifiche delucidazioni in materia l'ufficio di Stato Civile resta a disposizione.
    Tempi di risposta:
    per informazioni immediata per il riconoscimento dello "status civitatis" italiano, nei casi previsti dalla legge di competenza dello Stato Civile del comune di residenza dell'interessato, i tempi necessari e garantiti dalla Legge per la raccolta dei documenti necessari al fine di accertare la sussistenza dei requisiti ( entro120 gg. dall'istanza per gli accertamenti ) in caso di cittadinanza italiana acquistata per Decreto di concessione emesso rispettivamente dal Ministero dell'Interno o dal Presidente della Repubblica la richiesta è da inoltrare alla Prefettura territorialmente competente. Una volta emesso di concessione della cittadinanza, è necessario prestare giuramento davanti all'Ufficiale di Stato Civile, previo appuntamento.

Iscrizione A.I.R.E per espatrio

- Acquisizione della richiesta di iscrizione all'A.I.R.E. pervenuta dal Consolato/Autorità diplomatica competente ove il cittadino abbia reso dichiarazione di espatrio.

  • - Accertamento dell'effettiva emigrazione del cittadino all'estero.
  • - Cancellazione del cittadino dall'anagrafe della popolazione residente e contestuale iscrizione all'AIRE.
  • - Comunicazione dell'iscrizione AIRE per espatrio agli uffici leva militare ed elettorale.


  • Documenti necessari:
  • Domanda corredata da: documento di identificazione personale

Iscrizione anagrafica di cittadini comunitari

- Acquisizione richiesta di iscrizione nel registro della popolazione residente.

  • - Compilazione modello TARSU presso la Casa Comunale se trattasi di nuova famiglia.
  • - Identificazione del richiedente e accertamento dei requisiti previsti dalla legge per l'iscrizione anagrafica.
  • - Verifica sussistenza requisito della dimora abituale.
  • - A seguito di accertamento positivo, iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente e rilascio dell'attestazione di soggiorno.
  • - In caso di esito negativo dell'accertamento, invito all'interessato a presentare osservazioni ed eventuale documentazione integrativa.
  • - Provvedimento motivato di diniego all'iscrizione anagrafica a seguito di mancato accoglimento delle osservazioni di cui al punto precedente.


  • Documenti necessari: Domanda corredata da: passaporto o documento di identità valido per l'espatrio - codice fiscale - documentazione idonea a dimostrare gli status personali - documentazione idonea a dimostrare la sussistenza delle condizioni previste dal Decreto Legislativo 30/2007 in ordine all'attività lavorativa svolta, alle risorse economiche, alla copertura dei rischi sanitari ( contratto di lavoro, ultima busta paga o ricevute versamenti INPS, oppure disponibilità risorse economiche adeguate per sè e per i familiari, titolarità di una assicurazione sanitaria).

Nascita

Quando avviene una nascita è obbligatorio fare la dichiarazione di nascita per l'iscrizione del nato all'Ufficio di Stato Civile. La dichiarazione può essere resa dal padre, dalla madre, da un procuratore speciale oppure dall'ostetrica, dal medico o da altra persona che ha assistito al parto. Se i genitori non sono sposati devono presentarsi entrambi. Il riconoscimento non può essere effettuato dai genitori che non abbiano compiuto il 16° anno di età (Art. 250 del C.C.).

    Termini di presentazione della dichiarazione:
  • - entro 3 giorni * dall'evento presso la Direzione Sanitaria dell'Ospedale o Casa di Cura ove è avvenuta la nascita;
  • - entro 10 giorni * dalla nascita all'Ufficio dello Stato Civile del Comune ove è avvenuta la nascita;
  • - entro 10 giorni * dalla nascita all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza dei genitori
(* I giorni decorrono a partire dal giorno successivo alla nascita. Nel caso in cui il termine cada in un giorno festivo, la scadenza viene spostata di un giorno). Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita è resa nel Comune di residenza della madre. Dove si effettua la dichiarazione:
la dichiarazione di NASCITA può essere effettuata presso l'Ufficio Stato Civile Anagrafe presso la Casa Comunale Dichiarazione di nascita di figlio di cittadini stranieri (art. 1 Convenzione di Monaco del 5.9.1980 e art.25 Legge n218/95 Diritto Internazionale Privato): attribuzione dello status di figlio legittimo o naturale – il genitore deve dichiarare se il figlio è nato a da unione legittima o naturale, assumendosi la responsabilità di eventuale falsa dichiarazione, sanzionabile penalmente; attribuzione cognome - i diritti della "personalità", tra cui il diritto al nome, sono regolati dalla legge nazionale del soggetto, quindi al neoanato straniero non possono essere applicati i criteri di cognomizzazione italiani. Per cui in sede di dichiarazione di nascita sarà chiesto al padre straniero quale cognome spetta al figlio conformemente alle disposizioni vigenti in materia nello Stato di appartenenza; trasmissione cittadinanza – il genitore straniero deve essere a conoscenza se possa o meno trasmettere la propria cittadinanza al figlio nato su territorio straniero in base alla Legge sulla cittadinanza del proprio Paese d'origine (è opportuno quindi si informi prima della nascita presso il proprio Consolato o Ambasciata in Italia);
Documenti necessari a corredo della dichiarazione:
  • Documento d'identità in corso di validità (carta identità o passaporto per stranieri)
  • Attestazione di nascita rilasciata dal personale sanitario che ha assistito al parto
Altre informazioni: Al momento della dichiarazione di nascita viene rilasciato il Codice Fiscale del nato. Per i residenti, viene contestualmente trasmesso il codice fiscale all'Agenzia delle Entrate ed inviato a casa dell'interessato.

Notifiche atti

Il Messo comunale può notificare un atto presso l'abitazione del destinatario tutti i giorni della settimana, successivamente può anche recarsi presso il luogo di lavoro del destinatario, nel caso fosse noto, oppure può consegnarlo al destinatario, ovunque lo trovi, purché sia nel territorio comunale. Si può rifiutare di ricevere un atto con l'obbligo da parte del Messo comunale di segnalarlo. In questo caso la notifica è comunque eseguita e produce i suoi effetti, con lo svantaggio per il destinatario che non viene in possesso della copia dell'atto stesso. Alla ricezione dell'atto, il Messo comunale chiede una firma per ricevuta. La firma è obbligatoria nel caso si tratti di atti finanziari. Eventuali informazioni o contestazioni sull'atto devono essere richieste all'ufficio che ha emesso l'atto. In caso di irreperibilità del destinatario, il Messo comunale, lascia un avviso in busta chiusa e sigillata presso l'abitazione, deposita la copia in busta chiusa e sigillata presso la Casa comunale ed invia l'avviso uguale a quello lasciato presso l'abitazione con raccomandata a.r.

    La notifica di un atto produce i suoi effetti al momento:

  • - della sua consegna al destinatario o alla persona legittimata al ritiro,
  • - del rifiuto della consegna al destinatario o alla persona legittimata al ritiro,
  • - della data dell'invio della raccomandata a.r. (e non dal momento del ritiro dell'atto).
Nel caso di irreperibilità assoluta del destinatario (cioè quando non esiste la persona all'indirizzo indicato in atti), l'atto produrrà i suoi effetti il 20° giorno successivo alla data di affissione all'albo pretorio on-line. Le persone legittimate al ritiro dell'atto sono:
  • - il destinatario dell'atto,
  • - le persone di famiglia che vivono nella stessa abitazione,
  • - le persone di servizio o alle dipendenze del destinatario,
  • - il portiere dello stabile, purché accetti di ricevere l'atto e firmi la ricevuta,
  • - un vicino di casa, purché accetti di ricevere l'atto e firmi la ricevuta.
La notifica di un atto ad un soggetto giuridico avviene presso la sede legale della ditta dove le persone legittimate a ricevere sono:
  • - il legale rappresentante della ditta,
  • - impiegata/o addetta/o alla sede.
  • Sono escluse le persone con età inferiore ai 14 anni e le persone palesemente incapaci. Il ricevente di un atto ha responsabilità penale nel caso di dichiarazioni false e responsabilità civile per il rimborso di eventuali danni subiti dal destinatario a causa della mancata custodia e/o consegna dell'atto al destinatario. La competenza territoriale del Messo comunale coincide con il Comune di appartenenza, indipendentemente dal procedimento notificatorio adottato. La notificazione eseguita senza l'osservanza di questo limite di competenza è nulla. Il Messo comunale è tenuto a notificare tutti gli atti emessi dalla propria amministrazione e dalle altre amministrazioni pubbliche individuate dall'art. 1 - 2° comma del D.lgs. 165/2001, come previsto dall'art. 10 della L. 265/1999. Il Messo comunale non notifica atti per soggetti privati la cui competenza è dell'ufficiale giudiziario.

Carta di identità

La carta d'identità è un documento di riconoscimento personale. Può essere valida anche come documento per espatriare. Per i maggiorenni la carta d'identità è valida per l'espatrio purché gli stessi si trovino nelle stesse condizioni che consentono il rilascio del passaporto. Per i minorenni (da 0 ai 18 anni) o interdetti, la carta d'identità può essere resa valida per l'espatrio mediante l'assenso di entrambi i genitori o del tutore (per dimostrare di esserlo può bastare anche l'autocertificazione) o con il nulla-osta del giudice tutelare.
Chi può farne richiesta
Possono richiedere il rilascio della carta d'identità, i cittadini italiani residenti e non residenti a Tortora. Ai cittadini stranieri residenti a Cosenza può essere rilasciata una carta d'identità che è valida solo come documento di riconoscimento e non per l'espatrio. Cosa occorre fare Per ottenere il rilascio della carta d'identità occorrono:

  • 3 fotografie formato tessera;
  • un valido documento di riconoscimento.
Se l'interessato non è in possesso di alcun documento di riconoscimento, deve presentarsi all'Ufficio Anagrafe con due maggiorenni, muniti di documento d'identità, che dichiarino di conoscerlo personalmente.

Validità
  • Ha validità di 3 anni dalla data del rilascio per i minori di anni 3;
  • Ha validità di 5 anni dalla data del rilascio per i minori di anni 18;
  • Ha validità di 10 anni dalla data del rilascio per maggiorenni di anni 18.

  • Costo
  • Primo rilascio e/o rinnovo alla scadenza € 5,42
  • Se in corso di validità € 10,58

Trasferimento residenza in altro comune

-Dichiarazione resa dall'interessato allo sportello dell'Ufficio Anagrafe entro 20 giorni dal cambio effettivo di residenza, contestuale comunicazione d'avvio del procedimento.

  • - Compilazione modello TARSU presso l'Ufficio Tributi , solo se trattasi di nuova famiglia.
  • - Accertamento del requisito della dimora abituale all'indirizzo dichiarato, da parte dei Vigili Urbani.
  • - In caso di accertamento con esito positivo, richiesta d'ufficio di cancellazione anagrafica al Comune di precedente residenza.
  • - In caso di accertamento con esito negativo, comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di cambio di residenza.
  • - Ricevimento eventuali osservazioni e documenti.
  • - Adozione provvedimento finale di cambio di residenza o di diniego.
  • - Eventuale presentazione di ricorso al Prefetto avverso il provvedimento di diniego.

  • Documenti necessari:
    Domanda corredata da: documento di riconoscimento in corso di validità; codice fiscale; attestazione per inserimento a ruolo contribuenti rilasciato dal Settore Tributi (solo nel caso di costituzione di nuova famiglia); patente e libretto di circolazione di vettute e/o motocicli, se posseduti.

Nuova Dichiarazione di Residenza